È corretto evidenziare in etichetta un ingrediente presente in minima quantità?
Risponde l’avvocato Dario Dongo
"Vorrei un vostro parere sulle etichette di due zuppe vegan bio senza glutine della Germinal. La prima è presentata come “Vellutata Zucca Carote con Semi di Amaranto”, la seconda “Vellutata Spinaci Ceci con Semi di Canapa”, però mi sembra che di questi semi ce ne siano pochissimi. Le due zuppe non costano neppure poco, quattro euro circa. Le sembra giusto? Elisa"
Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.
"La Sua osservazione è del tutto condivisibile, poiché in effetti entrambe le confezioni di “preparati di gastronomia” vengono presentate con il vanto, in caratteri cubitali sul fronte dell’etichetta, dell’ingrediente caratteristico “semi di amaranto”, la prima, e “semi di canapa”, la seconda. A dispetto dell’evidenza offerta, gli ingredienti in questione rappresentano rispettivamente solo l’1,5 e l’1% della ricetta dei due prodotti. L’azienda si è limitata a rispettare la norma specifica sull’indicazione quantitativa degli ingredienti (reg. UE 1169/11, articolo 22), trascurando i criteri generali cui l’informazione al consumatore deve venire improntata. Ai sensi dell’articolo 7 (Pratiche leali d’informazione), infatti, “le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare (…) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento” e la sua “identità”.
In entrambi i casi il consumatore è indotto a credere che i prodotti siano contraddistinti dalla presenza degli ingredienti che sono evidenziati – nella presentazione visiva complessiva sul fronte dell’etichetta, mediante caratteri di misura assai superiore e con un colore distintivo – rispetto alle loro basi (“vellutata”). Ma in realtà la loro presenza è del tutto minimale, irrilevante anche dal punto di vista del valore (effettivo e percepito). Si potrebbe quindi ipotizzare, ad avviso dello scrivente, un caso di pratica commerciale sleale, a tutt’oggi peraltro non passibile di sanzione specifica (ma semmai solo ad opera dell’Antitrust, in applicazione del cosiddetto Codice del Consumo).
I governi che in Italia si sono succeduti dal 2011 a oggi, infatti, non hanno ancora provveduto a istituire un regime sanzionatorio per le violazioni delle norme di cui al regolamento “Food Information to Consumer”. Un’ultima considerazione riguarda l’indicazione degli ingredienti allergenici (vedi approfondimento), per cui rileviamo delle non-conformità: per il riferimento a “tracce” la cui nozione sfugge alla normativa vigente, e il richiamo alla categoria “frutta a guscio”, a sua volta non ammessa per designare le relative specie."
(Fonte: QUI)
Nessun commento:
Posta un commento