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mercoledì 24 maggio 2017

USURPAZIONE DEL POTERE POLITICO IN ITALIA? Parla l'avv. Marco Mori


USURPAZIONE DEL POTERE POLITICO eletto dal popolo DELLA NOSTRA NAZIONE? Pare di sì! Sentiamo in proposito fior di avvocati, giuristi, COSTITUZIONALISTI!
"L'art. 287 codice penale punisce: «Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni». Nel comportamento di chi ha governato il Popolo Italiano negli ultimi 10 anni è ravvisabile la consumazione del reato in parola?
Risposta:
Usurpare significa arrogarsi ovvero assumere un potere che per legge non spetta.
L'usurpazione, ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa, deve riguardare un potere politico. La destituzione di un Governo legittimamente eletto e la sostituzione di esso con altro, che invece non ha avuto alcuna legittimazione democratica, configura pienamente la consumazione del reato in parola.
Le campagne elettorali si basano su programmi ed il programma dell'austerità, tanto caro alla finanza mondiale e richiesto da BCE per ovvie ragioni di speculazione finanziaria e dominio politico, non era stato assolutamente posto all'attenzione delle sovrane decisioni del popolo italiano.
Nello specifico dunque il Governo Berlusconi è stato destituito in favore del Governo prescelto dai mercati finanziari per diretto ordine dell'Unione Europea e della sua banca centrale privata, BCE Addirittura, stando a quanto emerso in questi mesi, sia la lettera di BCE che le politiche che il Governo Monti avrebbe dovuto adottare, dovevano rimanere sconosciute all'opinione pubblica italiana.
Le informazioni dovevano essere diluite e distribuite passo dopo passo al fine di creare consenso nei cittadini.
Corrado Passera, a.d. di Banca Intesa, stando alle rivelazioni apprese sugli organi di stampa, già nell'estate 2011, propose proprio a Napolitano e Monti un piano per la ripresa economica chiedendo di “non proporre tale piano agli italiani, adesso e con sincerità, ma costruendo il vasto consenso necessario attraverso la condivisione di benefici e sacrifici”;
Non può e non deve trarre in inganno, ai fini della configurazione del reato di cui si discute, il fatto che Berlusconi abbia rassegnato le proprie dimissioni visto che la sua scelta non è stata in alcun modo libera. La volontà del Governo è stata palesemente coartata.
Ciò è avvenuto per tramite di pesantissime ingerenze di organismi esteri di cui in premessa e con l'attacco diretto della finanza agli stessi interessi economici personali di Silvio Berlusconi che, messo all'angolo (per salvare le proprie Imprese - quindi per interessi Personali)), ha fatto un passo indietro consegnando l'Italia al Governo di Mario Monti.
Il Governo Monti, in pochi mesi, ha messo in ginocchio l'economia del paese con una politica di consolidamento fiscale esclusivamente e dichiaratamente rivolta alla distruzione della domanda interna.
Tale politica ha causato nell'economia reale solo fallimenti, disperazione e suicidi. Di contro, la medesima politica, ha determinato la ripresa dei mercati azionari che rispondono proprio agli interessi di chi aveva espressamente richiesto l'austerità.
Lo stesso Monti ha più volte confermato tale circostanza con dichiarazioni a dir poco sconcertanti
Ma vi è di più.
L'usurpazione del potere politico trascende dalla destituzione del Governo Berlusconi e trova le proprie basi giuridiche dalla legge elettorale approvata nell'anno 2005, il cd. “Porcellum”.
Uno dei temi più dibattuti negli ultimi mesi nel nostro paese è quello relativo alla pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza n. 1/2014 ha dichiarato l’illegittimità della Legge elettorale che ha formato l’attuale Parlamento ovvero la Legge 21 dicembre 2005 n. 270.
Con detta sentenza la Corte ha sostanzialmente scoperto l’acqua calda, ovvero che il cd. “porcellum” era ed è costituzionalmente illegittimo e ciò sia in riferimento al premio di maggioranza che alla mancata possibilità per l’elettore di esercitare la propria preferenza in ordine ad uno specifico candidato.
La Cassazione con la successiva sentenza n. 8878/2014 ha stabilito, in conseguenza della declaratoria d'incostituzionalità della legge elettorale, che: «i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni (omissis...), svoltesi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 270/2005 e sino alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto».
In sostanza si è dunque acclarata un'usurpazione del potere politico posto che il Parlamento non è allo stato composto nel rispetto della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha rimarcato nella propria pronunzia l'importanza del principio della continuità dello Stato che tuttavia non conferisce legittimità all'usurpazione del potere politico protrattasi per quasi dieci anni e che, purtroppo, ancora si protrae.

La Corte, semplicemente, ha richiamato la Costituzione, mantenendo l'esistenza di uno Stato fino alle prossime necessarie elezioni così esprimendosi:
«Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti "finchè non siano riunite le nuove Camere" (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)».

La Corte correttamente ha pertanto conferito legittimità, secondo i limiti costituzionali, alle attuali camere ma, proprio i limiti richiamati in sentenza presupponevano necessariamente l'immediato scioglimento delle stesse.

Solo dopo tale atto formale il Parlamento avrebbe potuto legiferare in caso d'urgenza manifesta.

L'art. 61 Cost. infatti dispone: «Finché non sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti».
Il regime della prorogatio passa per lo scioglimento delle camere.

Pertanto la prosecuzione dell'attività legislativa senza passare da tale passaggio costituzionalmente necessario rappresenta usurpazione manifesta del potere politico.

Vale solo la pena rimarcare che questo Parlamento, come noto, ha addirittura tentato di modificare la Costituzione.

Ciò giustifica ampiamente la richiesta d'intervento urgente della Magistratura con particolare riferimento all'adozione di una misura cautelare, della specie meglio vista e ritenuta, che pare l'unico mezzo atto a fermare tale aberrazione morale e giuridica.


(FONTE: https://www.facebook.com/RiscossaItaliaTeramo/photos/a.1134139346650119.1073741828.1114044495326271/1474324639298253/?type=3&theater)



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