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domenica 12 marzo 2017

Kinder Gransorpresa: l’uovo di Pasqua della Ferrero ha sorprese davvero!

(FONTE) : http://www.ilfattoalimentare.it/kinder-gransorpresa-denominazione.html

Kinder Gransorpresa: l’uovo di Pasqua della Ferrero ha una denominazione complessa. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Kinder Gransorpresa: l’uovo di Pasqua Ferrero ha una denominazione corretta?
Mentre spulciavo nel web notizie sulle uova di Pasqua ho ritrovato un vostro articolo con un nota sugli ovetti della Ferrero. Lasciando perdere ogni considerazione sui prezzi che in generale sembrano legati ai personaggi e alle sorprese, riguardavo l’etichetta dell’uovo Kinder Gran Sorpresa e mi chiedo se sia corretta la denominazione commerciale che compare sull’etichetta del prodotto: “uovo dolce con sorpresa ricoperto di cioccolato finissimo al latte’” a cui segue la scritta “con cioccolato solo puro cacao”. - firmato: Attilio
Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.
Ai sensi del regolamento UE 1169/11 (vedi ebook “L’etichetta”), il cosiddetto “Food Information Regulation”, la denominazione dell’alimento – prima informazione obbligatoria, da collocare nello stesso campo visivo della quantità netta – è quella legale. In mancanza di questa, la denominazione da impiegare  è quella usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, si propone  una frase descrittiva.
Nel caso di specie, (1) le uova pasquali sono prive di una denominazione legale. Se viceversa si volesse ipotizzare l’esistenza di una classificazione merceologica usuale, essa dovrebbe venire ricondotta a un guscio di cioccolato (sia pure nelle varianti “al latte” o “con nocciole”), come accade per la quasi totalità dei prodotti disponibili sul mercato nazionale. (2) Ci si deve perciò riferire a una denominazione descrittiva, che non si ritiene possa venire assolta dalla sola citazione della forma del prodotto. La parola “uovo”, come quella “barretta” (che la stessa Ferrero impiega per le storiche “barrette Kinder”), vale infatti a esprimere l’apparenza fisica dell’alimento, ma non certo a identificarne la natura.
La denominazione in esame, a mio avviso, dovrebbe perciò venire sostituita con un’idonea descrizione dell’alimento, quale potrebbe essere “preparazione dolciaria con cioccolato”, dato che c’è una normativa che stabilisce le denominazioni per il cioccolato, in qualsiasi forma lo si modelli.
È altresì dubitabile la pratica commerciale, (3) laddove – in una denominazione sintetica ma non descrittiva, per le ragioni sopra esposte – viene data evidenza alla natura di “cioccolato finissimo” (…) “con solo puro cacao”. Se da un lato, infatti, ci si trova di fronte a un cosiddetto “ingrediente caratterizzante”, di cui viene specificata la quantità in relazione alla ricetta del prodotto finito, (4) non si può sottacere che la base dell’uovo in questione è composta di una miscela di zucchero, latte e grassi vegetali diversi (palma, karité). E la presenza di questi ultimi nell’alimento composto – il cui utilizzo tra l’altro è ammesso, nel cioccolato “non solo puro cacao”, fino al 5% (5) – in qualche modo stride con il concetto di purezza espresso con la dicitura “cioccolato solo puro cacao”(6).
(1) A differenza di quello della colomba, dolce altresì tipico della ricorrenza pasquale, che invece trova specifica disciplina nel decreto interministeriale 22.8.05
(2) Così Bauli, Dolfin, Preziosi, Lindt, Perugina e vari altri
(3) Ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 7.1, “Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare (…) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione (…)”
(4) In omaggio alla regola del cosiddetto QUID (Quantity of Ingredients Declaration), ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 22
(5) Cfr. d.lgs. 178/03, Allegato II
(6) La dicitura “puro cacao”, tra l’altro, non è neppure prevista dalla normativa vigente, che invece indica le categorie di cacao, cacao magro, cacao fortemente sgrassato, cacao zuccherato


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